Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di
cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-
100) e sue successive modifi cazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività
in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fi ni del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza
la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefi ssata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte signifi cativa del “pacchetto turistico” (art.
84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento
per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e
con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del
30% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione
di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modifi care in modo signifi
cativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifi ca e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in
misura eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente confi gurabili
come fondamentali ai fi ni della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifi ca o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifi ca. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1 – le spese gestione pratica,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata di seguito o nel Programma
fuori catalogo o nel viaggio su misura o penali
extra, specifi cate sul programma dettagliato in
quei casi in cui sono richiesti, dai fornitori dei
servizi o dalle compagnie aeree, depositi extra:
10% + diritti di prenotazione fino a 30 giorni prima
della partenza,
25% + diritti di prenotazione da 30 a 21 giorni
prima della partenza;
50% + diritti di prenotazione da 20 a 11 giorni
prima della partenza.
Dopo tali termini nessun rimborso sarà dovuto.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
o rinuncerà durante lo svolgimento dei
viaggio stesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifi utata dal consumatore per
comprovati e giustifi cati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate
fi no al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fi ssata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,
ai certifi cati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantifi cata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni
di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o i rispettivi canali informativi governativi
uffi ciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifi ca,
nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più consumatori potrà essere imputata
al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore
e l’organizzatore della propria cittadinanza e,
al momento della partenza, dovranno accertarsi
defi nitivamente di essere muniti dei certifi cati
di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certifi cati sanitari che
fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sanitaria
e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
o da acquistare, il consumatore reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni uffi ciali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o
meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza a quelle specifi che in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare
il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specifi care esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classifi cazioni uffi ciali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati
al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni
caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e
95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza
- sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza
19. ASSICURAZIONI
Per iscriversi ad un viaggio I Viaggi di Maurizio
Levi Srl, il consumatore è tenuto ad aderire
alle Coperture Assicurative Inclusive proposte
contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di viaggio.
In alternativa dovrà dichiarare e, se richiesto,
dimostrare, di aver stipulato altra assicurazione
che copra i medesimi rischi per le medesime
somme assicurate, rinunciando contestualmente
alle polizze proposte da I Viaggi di Maurizio
Levi Srl, salvo il pagamento delle Spese gestione
pratica.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod.
Cons.) istituito a tutela dei consumatori che
siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
col decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi confi gurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specifi camente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B)CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate
dal consumatore in loco e non ricomprese
nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee
all’oggetto del relativo contratto stipulato
da I Viaggi di Maurizio Levi Srl nella veste di
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta a I Viaggi di Maurizio Levi
Srl né a titolo di organizzatore né di intermediatore
di servizi anche nell’eventualità che, a
titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione di tali escursioni.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografi
a minorile, anche se commessi all’estero”
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI
SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti
a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità
del vettore aereo per i danni da morte,
ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti
a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può
contestare una richiesta di risarcimento solo
se è in grado di provare che il danno non gli
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il
vettore è responsabile per il danno fino ad un
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento
o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore
aereo è responsabile per il danno fino a 1.000
DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale
di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere
apposita assicurazione col pagamento del
relativo supplemento al più tardi al momento
dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla
Convenzione di Montreal potrebbero applicare
regimi di responsabilità differenti da quello
sopra riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che
disciplinano la responsabilità dei vettori che
collaborano con I Viaggi di Maurizio Levi Srl
è comunque disponibile a richiesta presso i
nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti
del passeggero resta in ogni caso disciplinata
dal Codice del Consumo e dalle Condizioni
Generali di Contratto pubblicate nel
presente catalogo.
Informazione ai passeggeri ai sensi del Reg.
2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i
volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione;
eventuali variazioni Vi verranno
comunicate tempestivamente, nel rispetto del
Regolamento 2111/2005